Contributo a fondo perduto, esclusi anche gli studi associati.

contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto, esclusi anche gli studi associati.

Una Circolare dell’Agenzia delle Entrate esclude anche gli studi associati dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto. 

Rimane utilizzabile solo per gli studi odontoiatrici organizzati come società.

Oltre ai professionisti, ora anche gli studi associati vengono esclusi dal contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, nonostante in un primo tempo fossero stati indicati tra quelli che potevano accedervi.

A sancire il “contrordine” è il parere dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 22/E, ritenendo che la formulazione dell’Articolo 25 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) esclude dal contributo i professionisti che al comma 2 dispone “il contributo a fondo perduto […] non spetta […] ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”.

Nel Decreto, però, nulla veniva detto sulle Associazioni professionali e forse per questo motivo la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare 15/E del 2020 aveva inserito le Associazioni professionali, “di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR”, tra i soggetti ammissibili al contributo.  L’Agenzia aveva poi anche fornito un’interpretazione estensiva per i soci di STP (come nel caso di odontoiatri), precisando che la stessa STP poteva richiedere il contributo a fondo perduto anche se i suoi soci erano iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, condizione di esclusione prevista dal comma 2 dell’articolo 25 del DL 34/2020.  Le “certezze” tali non erano visto che nella risposta 2.10 della circolare 22/E del 21 luglio, le Associazioni professionali non sono incluse tra i fruitori del contributo in quanto composte da soggetti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

Siccome, dice l’Agenzia, gli studi associati sono privi di autonomia giuridica rispetto ai singoli associati, poiché questi ultimi sono esclusi dal contributo, automaticamente lo sono anche le associazioni professionali.

L’Agenzia ammette al contributo le società commerciali (nello specifico una s.a.s., priva di autonomia giuridica ma considerata come centro di imputazioni giuridiche soggettive) anche se i loro soci versano in una delle condizioni preclusive di cui al comma 2 dell’art. 25.

È inutile sottolineare il senso di sconforto che si può provare di fronte ai tanto attesi aiuti a pioggia che poi, alla fine, non arrivano mai semplicemente per cavilli normativi frutto di interpretazioni “bipolari” dell’Agenzia e non di norme chiare. Purtroppo, essendo la stessa Agenzia il soggetto destinatario delle domande sul contributo a fondo perduto, tentare ora, alla luce della circolare di ieri, una presentazione dell’istanza risulterebbe inutile e potenzialmente anche dannoso, viste anche le sanzioni amministrative e penali che verrebbero irrogate per l’indebita percezione.

Del tutto insoddisfatto Fausto Fiorile presidente AIO: “In pratica, il contributo a fondo perduto è disegnato sui lavoratori autonomi e sulle partite Iva, ma a patto non siano iscritti a casse professionali ed esclude studi associati privi di personalità giuridica. Un’assurdità che corre il rischio di avvantaggiare le sole società di capitali e catene in franchising. E’ inammissibile che siano esclusi professionisti che operano da sempre sul territorio con serietà e deontologia. Unica nota positiva è che le Società tra Professionisti siano incluse in questa opportunità”.



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