1. PREMESSA
Dental Club S.p.A. quanto società soggetta, intende allinearsi completamente al ai requisiti espressi dalla norma “D. Lgs. 231/2001”, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio informativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, qualora vengano commessi reati nel suo interesse o a suo vantaggio. La Dental Club S.p.a ritiene doveroso adottare il presente Codice Etico di comportamento, avviando con questo primo atto formale, un cammino verso l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto stesso.
Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere. E’ convincimento della Dental Club S.p.A. che l’etica nella conduzione degli affari sia condizione per il successo e strumento per la promozione della propria immagine, elemento, questo ultimo, che rappresenta un valore primario ed essenziale per la Dental Club S.p.A. Le regole contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l’adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Funzionari e ogni altro dipendente, collaboratore, fornitore e cliente, in seguito denominati: “Esponenti Aziendali”. Sono altresì considerati “Esponenti Aziendali” tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società, anche solo occasionalmente. Il Decreto 231 prevede, tra l’altro, un sistema sanzionatorio particolarmente rigoroso contro le società condannate, ma prevede altresì che il Codice Etico , collocato all’interno di un effettivo Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui la Dental Club S.p.A. si è dotata, possa assumere una forza di protezione a beneficio della Società stessa. Il presente Codice Etico , in conclusione, si propone come un modello di riferimento per tutti coloro che operano per Dental Club S.p.a., adeguando i propri comportamenti ai principi di lealtà e onestà.
2. DESTINATARI E VALORI
Il presente Codice è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, agli agenti, ai procuratori, a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto, in generale, di tutti coloro con i quali l’azienda entra in contatto nel corso della loro attività. (di seguito: Destinatari). I destinatari, nello svolgimento delle proprie attività fanno propri i principi del Codice Etico , ispirandosi a valori di imparzialità, correttezza e trasparenza e rispettando la normativa vigente.
3. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DEL CODICE ETICO E AMBITO DI APPLICAZIONE
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, dei dirigenti, e degli amministratori dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli art, 2104-2105 e 2106 del c.c.
Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti degli art. 2104 e 2105 del codice civile. L’art. 2014 c.C. rubricato “Diligenza del prestatore di lavoro”, recita: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
L’’art. 2105 c.c. rubricato “Obbligo di fedeltà”, recita :” Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, ne’ divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa
pregiudizio”. La società valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico applicando, nell’esercizio del proprio potere di Imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti possono giustificare. L’art. 2106 rubricato “sanzioni disciplinari”, recita:” L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative ”. L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali con i collaboratori. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole previste dal Codice Etico , potrà determinare (come previsto da specifiche contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti) l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento da parte della società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società.
4. PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO
Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall’etica della responsabilità.
-Ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in rapporto.
-Nessun Destinatario, deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto della Società, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell’interesse della Società.
-Nessun Destinatario, può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l’attività della Società.
-Quanto sopra stabilito ai punti 2. e 3. vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati quanto pubblici, sia in Italia sia all’estero.
-In deroga a quanto stabilito ai punti 2. e 3., sono ammessi piccoli regali o cortesie, purché conformi agli usi locali e non vietati dalle leggi.
-Nessun Destinatario è autorizzato a erogare per conto della Dental Club S.p.A., alcun finanziamento o contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici.
-In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun Destinatario deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire comunque interessi in conflitto con quelli della Società.
-Ogni Destinatario deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali; ciò in particolare a fronte del fatto che la riservatezza è considerata un fondamentale asset aziendale nei confronti dei clienti.
-Le attività vietate ai punti 2., 3., 6., 7. e 8. non possono essere perseguite neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone).
-E’ inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbia le stesse finalità vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8..
-Ogni Destinatario che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai divieti dei punti 2., 3., 6., 7 e 8., deve immediatamente informare il vertice operativo della società in cui esercita la propria attività o l’Organismo di Vigilanza.
-Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 ter del D.Lgs 231/01:
-Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.
-Nello svolgimento dell’attività gli Esponenti Aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell’impresa o attraverso la quale l’Destinatario si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d’affari dell’impresa.
-Ogni Destinatario che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata secondo l’opportunità, all’Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.
-Gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte aziendali, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, in applicazione dei codici vigenti in Italia e dei testi normativi, attualmente validi e vigenti come fonti del diritto nella Repubblica Italiana.
5. DOVERI DEI LAVORATORI IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni operative impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione sia propria che altrui.
6. TUTELA DEI LAVORATORI
L’azienda garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva.
6.1 Pari Opportunità
L’Azienda non tollera alcuna forma di discriminazione tra colleghi, comprese quelle basate sull’età, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità, lo stato di salute, lo stato fisico. È inaccettabile e pertanto vietata, qualsiasi forma di discriminazione o di scherno nei confronti di colleghi lavoratori o dei clienti. L’eventuale presenza di persone con disabilità psico-motorie richiede da parte di tutti i collaboratori una attenzione ed una disponibilità specifica, evitando situazioni di imbarazzo o di difficoltà, cercando il più possibile di venire incontro alle specifiche esigenze; non sono tollerati atteggiamenti denigratori o insofferenti. Nel rapportarsi con i colleghi, i superiori, i clienti, i fornitori, i professionisti esterni e qualsiasi persona con cui, per esigenze di lavoro, si venga in contatto è obbligatorio usare la massima cortesia, gentilezza ed educazione. È assolutamente vietato discutere animatamente in modo aggressivo o provocatorio, alzare il tono di voce, utilizzare frasi offensive, minacciare, alzare le mani contro chiunque. È vietata qualsiasi forma di scherzo e/o di scherno, compreso l’utilizzo di soprannomi/nomignoli, nei confronti dei colleghi di lavoro. Questa politica viene adottata per tutti gli aspetti dell’occupazione presso Dental Club Spa inclusi selezione, assunzione, training, avanzamento di carriera e licenziamento.
7. RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Le risorse umane sono elemento indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di ogni impresa. Rappresentano uno dei punti di forza della Dental Club S.p.a. e vengono formate, addestrate, rese competenti per il ruolo rivestito in Azienda e monitorate per la pianificazione della formazione in azienda, allo scopo di valorizzare e tutelare lo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti, e collaboratori affinché possano esprimere al massimo livello la propria professionalità e, conseguentemente, contribuire al successo dell’Impresa, nel rispetto degli impegni di responsabilità sociale ed ambientale definiti dalla direzione.
8. LAVORO INDIVIDUALE E DI SQUADRA
Il Lavoro deve essere improntato a rapporti di fiducia e collaborazione, nel rispetto delle direttive aziendali e delle relazioni fra colleghi. Il lavoro di gruppo va promosso e stimolato. Gli interessi personali non devono essere anteposti agli obiettivi del gruppo.
9. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Ogni interessato, da un qualsiasi rapporto con la Dental Club S.p.a., è tenuto a garantire la segretezza delle informazioni riservate ed a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni o ruolo, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente. Dental Club S.p.a. assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all’attività lavorativa prestata; richiede inoltre che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Società. Quanto sopra deve intendersi riferito ad ogni tipologia di dati siano essi conservati, lavorati o visionati in formato cartaceo o elettronico. Dental Club S.p.a. dispone ed attua opportune misure di controllo per assicurare che tutti i dati e le informazioni siano trattate secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Particolare attenzione viene riservata ai dati sensibili quali dati bancari, dati personali deducibili dalle informazioni e dalla documentazione di cui il personale Dental Club S.p.a. dovesse venire in possesso per motivi operativi. Tutto il personale Dental Club S.p.a. è tenuto al rispetto puntuale (oltre che delle normative vigenti in termini di rispetto dei dati personali) dei regolamenti interni per la gestione dei dati e delle informazioni sensibili e delle indicazioni derivanti dal personale preposto al controllo del rispetto delle procedure e delle misure tecniche ed organizzative per la tutela della riservatezza delle informazioni.
10. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le relazioni della Dental club S.p.a. con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità o la reputazione dell’azienda stessa. L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti della Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali preposte a tale scopo, nel pieno rispetto dei principi informatori del Codice Etico .
11. PAGAMENTI
La Dental club s.p.a. non effettua pagamenti illeciti di alcun genere ed impronta tutte le proprie attività finanziarie al principio di assoluta trasparenza. I pagamenti leciti e debitamente autorizzati devono essere fatti, nelle corrette scadenze e direttamente ai destinatari previsti. L’azienda evita discriminazioni nei pagamenti, favorendo alcuni creditori rispetto ad altri.
12. TUTELE DELL’AMBIENTE
Dental Club s.p.a. è impegnata nella salvaguardia dell’ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali. Di tale responsabilità sono investiti indistintamente amministratori, tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda.
13. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
La tutela della salute e sicurezza sul lavoro oltre che un valore etico è un principio affermato esplicitamente dal nostro ordinamento. Dental Club Spa si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e applicabili alla propria realtà organizzativa. Dental Club Spa assicura una costante ed adeguata formazione ai propri lavoratori in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro in conformità a quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Inoltre l’organizzazione prevede periodici focus di approfondimento e di informazione volti alla creazione ed al mantenimento di una cultura della sicurezza.
14. BENI AZIENDALI
Ogni Collaboratore è chiamato a vigilare sul buon ordine ed alla pulizia nell’azienda. Le attrezzature ed i beni aziendali vanno sempre mantenuti in perfetto ordine, pulizia e manutenzione e non possono essere utilizzati per motivi personali. È vietato portare fuori dal locale beni e/o attrezzature di proprietà dell’azienda, ne manomettere e/o modificarne la funzione e l’utilizzo; ogni strumento deve essere utilizzato correttamente secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Se si rilevano eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti o problemi su beni aziendali, vanno immediatamente comunicati al proprio Responsabile o al responsabile del personale. Al termine dell’orario di lavoro le attrezzature minute vanno sempre riposte con cura negli specifici alloggiamenti. È vietato introdurre nel locale beni e/o attrezzature non autorizzate. Il personale d’ufficio deve lasciare sempre la propria scrivania e l’ambiente di lavoro in ordine al termine dell’orario di lavoro ed i documenti riposti nei cassetti. E’ altresì vietato esporre, esibire e comunque introdurre in azienda materiale che possa ledere il decoro e l’immagine dell’azienda.
15. USO DEI SISTEMI INFORMATICI
Tutte le Apparecchiature Informatiche nonché i Personal Computer, fissi o mobili, i relativi programmi e/o le applicazioni, affidate agli “utenti aziendali” sono strumenti di lavoro, pertanto:
-vanno custoditi in modo appropriato;
– possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non anche per scopi personali né, tanto meno, illeciti;
– non è consentita la memorizzazione di file o documenti di natura illecita, oltraggiosa o discriminatoria, o in dispregio delle norme sul diritto d’autore.
16. INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO
Destinatari del Codice Etico di comportamento sono tutti gli Esponenti Aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Dental Club S.p.A. ed operano per perseguirne gli obiettivi. Ogni Destinatario è obbligato al rispetto del presente Codice Etico di comportamento, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello aziendale eticamente responsabile. Gli Esponenti Aziendali di Dental Club S.p.A. hanno dunque l’obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al superiore per chiarimenti o denunce, collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l’esistenza di un
Codice Etico di comportamento. Nei rapporti d’affari, le controparti devono essere informate dell’esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle. La violazione delle regole del presente Codice Etico di comportamento può far venir meno il rapporto fiduciario di Dental Club S.p.A. con il destinatario che l’abbia commessa, con le conseguenze di legge sul vincolo con la società. L’osservanza delle norme del Codice Etico di comportamento è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile Italiano. Dental Club S.p.a., attraverso i suoi Esponenti Aziendali, si impegna a collaborare con le Autorità giudiziarie, a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dalla mentalità orientata all’esercizio del controllo. Dental Club S.p.A. si impegna, inoltre, ad approfondire e aggiornare il Codice Etico di comportamento al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso. In particolare, i responsabili della prima Linea dell’organizzazione sono tenuti o ad osservare il Codice Etico di comportamento nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, i quali devono ispirarsi ai principi dello stesso. Coloro che occupano posizioni di responsabilità in Dental Club S.p.A. i cosiddetti responsabili della prima Linea, sono infatti tenuti ad essere d’esempio per i propri collaboratori, a indirizzarli all’osservanza del Codice Etico di comportamento e a favorire il rispetto delle norme.
17. ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA PREPOSTO AL MONITORAGGIO
Dental Club S.p.A. si impegnerà a rispettare e a far rispettare le norme anche attraverso l’istituzione di un Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 nominato contestualmente all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. All’ Organismo di Vigilanza saranno demandati i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico di comportamento occupandosi in particolare di:
-monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico di comportamento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
-segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
-esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico di comportamento o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.
17.1 segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento.
Dental Club S.p.A. ha definito adeguati canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati potranno rivolgere le proprie segnalazioni in merito all’applicazione o alle violazioni del Codice Etico di comportamento. Per tanto tutti i soggetti interessati potranno segnalare per iscritto (anche attraverso l’apposita casella di posta elettronica) ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico di comportamento all’Organismo preposto alla vigilanza in materia di attuazione del Codice stesso, il quale:
-provvede a un’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta violazione;
-agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
-assicura la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
-in caso di accertata violazione del Codice Etico di comportamento, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni. Gli enti preposti definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società, ne curano l’attuazione e riferiscono l’esito all’Organismo preposto al monitoraggio del Codice Etico di comportamento.
17.2 Chiarimenti sul codice e segnalazioni delle violazioni
Per i dipendenti di Dental Club S.p.a. , il primo riferimento per i chiarimenti sui principi del Codice e sulla sua applicazione è il superiore diretto, che può fornire una risposta o indirizzare ad altre funzioni aziendali o all’Organismo di Vigilanza. I quesiti etici sono da trattare seriamente e chi ricopre un ruolo di responsabilità deve agevolarne la soluzione. Anche per le segnalazioni di violazione il primo riferimento è il superiore diretto, che può mettere in atto misure correttive ed esercitare un ruolo di mediazione. Con l’obiettivo comunque di rafforzare l’attività di prevenzione e monitoraggio del rispetto dei comportamenti indicati nel Codice Etico , e nello stesso tempo di assicurare il massimo grado di riservatezza e la tutela dei segnalanti, è a disposizione di ognuno un canale per la segnalazione agli organi competenti di eventuali comportamenti non conformi ai principi e ai criteri di condotta del Codice. I casi di violazione del Codice Etico potranno essere segnalati da ogni Destinatario in forma riservata direttamente all’Organismo di Vigilanza della società, di cui al D.lgs. 231/01, all’indirizzo riservato di posta elettronica: segnalazioni ODV@dentalclub.it. Le segnalazioni non attinenti ai principi tutelati dal Codice Etico non saranno in alcun modo considerate
18. TUTELA DEI SEGNALATORI
La Dental Club S.p.a., fa propria la politica di tutela del segnalatore, (whistleblower) e riconosce al segnalatore (whistleblower) tre tipi di tutela:
-tutela della riservatezza dell’identità e della segnalazione;
-tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dalla Dental Club S.p.a. a causa della segnalazione effettuata;
-esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il segnalatore sveli notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l’obbligo di fedeltà, a condizione che il segnalante agisca al fine di tutelare l’interesse all’integrità della Dental Club S.p.a..
18.1 Comunicazione e diffusione del Codice Etico di comportamento
Dental Club S.p.A. si impegna favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico di comportamento ed a divulgarlo, con tutti i mezzi ritenuti più opportuni (anche tramite il proprio sito internet) presso i soggetti interessati mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione. Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, Dental Club S.p.A. assicura un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche