Canone RAI: quando non va pagato
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Molti di voi hanno ricevuto o riceveranno da parte della RAI, un bollettino di c/c postale ove si richiede il pagamento del canone di abbonamento speciale, dovuto dai “detentori di apparecchi radiotelevisivi in locali pubblici, aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, o utilizzati a scopo di lucro diretto od indiretto”, ed anche agli ” studi professionali”, come prevede l’ art. 16 della Legge finanziaria per il 2000 ( l. 23 dicembre 1999 , n. 488 ).
Il Ministero dello Sviluppo Economico con due note del 2012 e del 2016, ha fornito elementi interpretativi in merito all’ individuazione degli “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni “, la cui detenzione, ai sensi dell’ art. 1 RDL 246/1938, determina l’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo, pervenendo alla conclusione, in estrema sintesi, che un apparecchio è assoggettabile a canone radiotelevisivo a condizione che incorpori almeno un sintonizzatore operante nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo.
Pertanto tale canone non è dovuto da chi utilizza in studio monitor o computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet ma non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare.
Per ulteriori informazioni e’ possibile consultare:
• Sito web: www.canone.rai.it
• Call Center numero verde 800.93.83.62
• Sportelli al pubblico delle Sedi Regionali RAI
Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale ANDI