Assistente di Studio Odontoiatrico – ASO

Assistente di Studio Odontoiatrico – ASO

Con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 novembre 2017 è stato individuato il profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e la disciplina della relativa formazione.

L’Accordo è stato recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80.

Le Regioni e le Province autonome ora devono adeguare il proprio ordinamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Per il momento, nelle regioni in cui siamo presenti con le nostre filiali, non sono ancora stati attivati corsi di formazione per Assistente di Studio Odontoiatrico secondo quanto previsto.

 

CHI E’ L’ASO?
L’ASO è il primo “Operatore di interesse sanitario” istituito secondo quanto previsto all’art. 1, comma 2, della L. n. 43/2006. E’ l’operatore che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei pazienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori. All’ASO è vietato intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

COME SI DIVENTA ASO?
Deve essere frequentato un apposito corso di formazione che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano programmeranno secondo quando indicato nell’Accordo. Per l’accesso al corso è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale.

CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiranno i crediti formativi ed i titoli pregressi che consentiranno di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento del titolo di ASO.

CHI E’ GIA’ ASO e non deve frequentare il corso di formazione?
Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto.
Il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore la documentazione comprovante i trentasei mesi lavorativi di cui sopra, e in sede di prima applicazione dell’Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo non superiore a 24 mesi possono essere assunti dipendenti privi del titolo di ASO fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano il titolo di ASO entro 36 mesi dall’assunzione.

Per coloro che stanno lavorando con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona ma non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, i datori di lavoro devono provvedere affinché gli stessi acquisiscano il titolo di ASO entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



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