Ossigeno: farmacie non hanno obbligo di smaltire bombole di medici e dentisti. La precisazione di Federfarma

Ossigeno: farmacie non hanno obbligo di smaltire bombole di medici e dentisti. La precisazione di Federfarma

“Non è vero che da oggi tutti i titolari di una bombola di ossigeno con più di due anni di vita devono affrettarsi a rivolgersi al produttore, o allo smaltitore e concludere un accordo per disfarsene. Ma soprattutto non è vero che le bombole scadute possano essere conferite in farmacia sull’assunto che l’ossigeno è un farmaco e se scaduto si porta dal farmacista. Lo smaltimento dei farmaci scaduti dei cittadini fa capo ai Comuni. Le farmacie si rendono solo disponibili alla raccolta, accogliendo nelle loro vicinanze gli appositi bidoni dei Comuni, adatti per i farmaci dispensati in farmacia, ma non certo per bombole contenenti gas comburenti”

La replica è di Federfarma a quanto affermato su Doctor33 (ed anche Odontoiatria33) da un distributore all’indomani dell’entrata in vigore della nuova normativa dell’Agenzia del Farmaco che impone ai produttori di ossigeno in bombola di non riempire più contenitori di proprietà di terzi, come ambulatori medici, dentisti (ai quali può servire per eventuale rianimazione dei pazienti), o farmacie.

Per maggior sicurezza, Aifa afferma che le bombole di ossigeno devono appartenere a chi le produce ed essere soggette ad un servizio di riempimento assicurato dagli stessi produttori. Nel chiarire tale aspetto, Federfarma si sofferma sul periodo di validità della bombola.

“Il provvedimento che cambia le modalità di riempimento della bombola -afferma Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma e componente del Consiglio delle Regioni di Federfarma – non è lo stesso che abbassa da 5 a 2 anni la durata della validità dell’ossigeno e da 5 a 3 anni, per la cronaca, la durata di validità del protossido d’azoto. La riduzione della validità della durata dipende dal fatto che si tratta sì di “farmaci”, ma con caratteristiche peculiari, come il rischio di dispersione che aumenta con l'”invecchiare” delle valvole e rende meno efficace -o, purtroppo, addirittura inefficace- l’intervento del professionista nell’advanced life support a un paziente critico”.

“Con una comunicazione del 1° dicembre 2015 – aggiunge Cicconetti- l’Aifa dava alle aziende sei mesi di tempo per predisporsi alla nuova normativa sulle scadenze. Significa che i prodotti commercializzati fino alla data del 31 maggio 2016 restano validi per 5 anni, fino al 31 maggio 2021. Il problema di cambiare il contenuto della bombola si pone per i prodotti in commercio da un anno e mezzo fa in poi”.

Un po’ di storia: solo dal 2010 l’ossigeno è trattato come un farmaco, con obbligo di AIC, l’identificativo di 9 cifre attribuito dall’AIFA. Dal 2015, quando l’Aifa con una nota ha affermato che un produttore può riempire solo bombole di sua proprietà, Federfarma ha chiesto tempo per adeguarsi, ossia per evitare carenze del prodotto. “Abbiamo avuto due anni e mezzo nei quali sul mercato è progressivamente diminuita la quota di bombole di proprietà delle farmacie, sostituita da bombole di proprietà delle industrie produttrici le quali hanno anche progressivamente diminuito l’attività di riempimento di bombole di terzi. Il farmacista che avesse ancora contenitori di sua proprietà deve sapere che se l’ossigeno ha un lotto anteriore al 1° giugno 2016, può essere ancora dispensato e, alla restituzione della bombola da parte del cliente, può decidere se darla ad un produttore oppure rivolgersi, a pagamento, alle aziende di smaltimento rifiuti”.

Inutile invece ormai, sia per le farmacie che per medici o dentisti, acquistare bombole che nessuno è autorizzato a riempire. Quanto agli obblighi di medico e dentista le scadenze da tenere d’occhio sono le stesse, in particolare il dentista privato che ha acquistato una bombola, ora non la può più far riempire di nuovo ossigeno. “Restituirla in farmacia non è possibile perché la farmacia non è tenuta a smaltire bombole non proprie: la soluzione migliore sembra quella di affidarsi al produttore o a un distributore organizzato; in seconda battuta, rivolgersi a un servizio di smaltimento rifiuti attrezzato per il trasporto di questo prodotto, che richiede particolari accorgimenti e requisiti”.

 Mauro Miserendino

 



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