Medicina estetica, i limiti per il laureato in odontoiatria e per quello in medicina

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Medicina estetica, i limiti per il laureato in odontoiatria e per quello in medicina

 di Norberto Maccagno

 

Dopo il parere del Consiglio Superiore di Sanità in tema di prestazioni di medicina estetica da parte dei laureati in odontoiatria cosa cambia nella pratica di tutti i giorni? Quanto indicato per il laureato in odontoiatria è differente per il laureato in medicina iscritto al solo Albo degli odontoiatri?

Ad aiutarci a capire è il prof. Antonio Guida, presidente SIMEO – Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica. 

Prof. Guida, cominciamo dalla possibilità di effettuare cure estetiche solo se correlate all’iter terapeutico odontoiatrico proposto. Quindi?

Premesso che il parere del CSS non è vincolante, come per quello del 2014, e nella gerarchia del diritto italiano la 409/85 è predominante su qualsiasi parere non vincolante; legare le terapie estetiche alla necessità di una terapia odontoiatrica, senza descriverla, è un assurdo giuridico che non può trovare applicabilità. Sarebbe come affermare che ci sono dei limiti autostradali generici di velocità senza stabilire quali sono. Il parere del CSS ricorda che la medicina estetica fa parte del curriculum formativo di numerose specialità medico-chirurgiche come la chirurgia maxillo-facciale, la chirurgia plastica, l’otorinolaringoiatria e la dermatologia. Quindi parliamo di formazione post laurea. Mi preme ricordare che l’estetica dei tessuti duri e molli del viso fa parte dell’intero percorso formativo della professione odontoiatrica. Inoltre, quella odontoiatrica è una professione protetta, al pari dei medici specialisti in radiologia e in anestesiologia. Ad oggi i trattamenti nelle aree di competenza odontoiatrica sono possibili ai soli laureati in odontoiatria o ai medici chirurghi, specialisti in odontoiatria, che abbiano effettuato l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri. 

Per quanto riguarda i limiti sull’utilizzo dei farmaci, è possibile usare solo quelli “per le finalità di cura previste per l’odontoiatria”?

La potestà dell’odontoiatra nell’utilizzo dei farmaci è sancita sempre dalla 409/85 e dalla legge Di Bella, dispositivi giuridici che trovano riscontro in tutta Europa. Anche il nostro Codice Deontologico all’articolo 13 recita: “la facoltà del professionista, sotto la sua diretta responsabilità e previa acquisizione del consenso dello stesso, a impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche”. Appare quindi privo di fondamento affermare che “non sia possibile utilizzare dispositivi medici o farmaci immessi in commercio per finalità diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art.2 della legge 409/85”. Sarebbe sufficiente riflettere come tutti i farmaci utilizzati non solo in situazione di emergenza (cortisone, adrenalina, diuretici, broncodilatatori, insulina, glucagone, anti-ipertensivi ecc.) o dispositivi come l’elettrocardiografo, il defibrillatore, l’ecografo siano da tempo utilizzati negli studi dentistici.

Sulle aree anatomiche di competenza quali sono i limiti di intervento?

Le aree di pertinenza dell’attività medico odontoiatrica sono sancite sempre dalla 409/85, ovvero il mascellare superiore e inferiore e i tessuti “relativi” trasformando le indicazioni europee che parlano di “tessuti attigui”. L’indicazione del margine inferiore dell’osso zigomatico, come indicato dal parere del CSS, escluderebbe quindi, prevaricando la 409/85, la possibilità di inserire impianti zigomatici o di trattare l’articolazione temporomandibolare, quindi è del tutto inapplicabile non solo giuridicamente ma anche razionalmente. I limiti imposti dalla 409/85 sono rappresentati dall’osso mascellare e mandibolare pertanto, pur essendo il viso un’unità morfofunzione per origine embriogenetica, innervazione e vascolarizzazione attualmente giuridicamente sono rappresentati dal terzo medio e dal terzo inferiore del viso. Ma la questione, se vogliamo, è un’altra.Stabilita la liceità dell’esercizio delle terapie estetiche da parte del “dentista” nei territori anatomici di pertinenza, la decisione di quando praticarle, di come praticarle (rispondendo alle indicazioni scientifiche) spetta solo e soltanto al singolo professionista, dopo avere informato il paziente e averne acquisito il consenso. Rinvigorire le labbra per migliorare l’estetica del sorriso naturale di una paziente, o per coprire un inestetismo senza dover intervenire odontoiatricamente con interventi più invasivi (magari rimodellando le gengive), perché non deve essere tra le terapie prescrivibili dall’odontoiatra?  

Tutto quanto indicato dal CSS vale solo per il laureato in odontoiatria oppure è riferito all’iscritto all’Albo degli odontoiatri? Mi spiego meglio: il laureato in medicina, che per il CSS è autorizzato a fare interventi di medicina estetica senza le limitazioni previste per l’odontoiatra, se è iscritto al solo Albo degli odontoiatri (sono circa 2.600) deve rispettare le limitazioni indicate? 

Attualmente il laureato in medicina, tranne la radiologia, l’anestesia generale e l’odontoiatria, può fare tutto. Il problema semmai riguarda l’autorizzazione della struttura nella quale opera e a questo proposito ogni Regione concede in maniera autonoma, o dovrebbe farlo se previsto dalle normative regionali, il placet all’esercizio delle terapie estetiche anche negli studi dentistici. Per esempio nel Lazio occorre aver frequentato un Master Universitario o una scuola quadriennale o essere specialista in chirurgia plastica o dermatologia ecc. Quindi il laureato in medicina, iscritto al solo Albo degli odontoiatri, deve per la Regione Lazio possedere i requisiti precedentemente esposti. 



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