Marca da bollo sulle fatture elettroniche e cartacee.

Marca da bollo sulle fatture elettroniche e cartacee.

Sia per i laboratori odontotecnici e gli igienisti dentali che dal primo gennaio 2019 dovranno emettere fattura elettronica (se non rientrano nella flat-tax)*, che per i dentisti che potranno continuare ad emettere le fatture in formato analogico, solo per quelle i cui dati saranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, come ci si dovrà comportare per la marca da bollo? 

Come noto, le fatture per le prestazioni odontoiatriche o per i dispositivi protesici sono esenti Iva ai sensi del Dpr 633/72. Stesso Dpr che obbliga studi dentistici, igienisti dentali e laboratori odontotecnici ad apporre una imposta di bollo che nel caso specifico è di 2 euro per importi superiori ai 77,47 euro.

Fattura elettronica 

Ovviamente, non potendo apporre la marca adesiva sulla fattura elettronica, si dovrà utilizzare quella virtuale aggiungendo l’importo di 2 euro per l’imposta di bollo compilando la voce “dati bollo” presente nella sezione “dati generali” della fattura elettronica. 

Per “pagare” allo Stato l’importo delle marche da bollo applicate virtualmente alle fatture elettroniche, si dovrà versare all’Erario il totale dell’imposta di bollo riscossa nell’anno fiscale (ovvero la somma delle marche da bollo da 2 euro indicate nelle fatture) tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. L’importo dovrà essere versato in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario; ovvero entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

Fattura cartacea 

Per ora nulla cambia da quanto fatto fino ad oggi. Ci si recherà dalla rivendita di valori bollati acquistando la“marca adesiva” che viene applicata sulla fattura. Anche chi emette fattura cartacea può utilizzare la marca da bollo virtuale, anche se l’utilizzo è meno immediato che per le fatture elettroniche. Per farlo si deve presentare una domanda in bollo all’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate (oppure online compilando il documento che trovate al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/pagamento+virtuale+imposta+bollo/modello+e+istruzioni+pagvirtualebollo/indice+modello+pagvirtualebollo

indicando il numero stimato delle fatture emesse in un anno. Non esiste un numero minimo o massimo di fatture emesse per ottenere l’autorizzazione. 

Effettuate le verifiche necessarie l’Ufficio delle Entrate rilascerà l’autorizzazione ad apporre il bollo virtuale sulle fatture. Solo dopo il via libera dall’Ufficio si potrà emettere la fattura indicando: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642/1972”, seguito dal numero dell’autorizzazione. 

Con l’autorizzazione, l’Ufficio delle Entrate indicherà la cifra da versare come acconto per le marche virtuali applicate sulla base del numero di fatture indicate. 

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il professionista o il laboratorio odontotecnico dovrà presentare una dichiarazione annuale di bollo assolta in modo virtuale in cui indicherà il numero e la tipologia delle fatture emesse nell’anno precedente e l’importo da assolvere a conguaglio. Importo che sarà poi versato in due rate (febbraio ed aprile) attraverso il modello F24.  

* I punti del nuovo regime forfettario qualora le modifiche proposte siano approvate definitivamente con la legge di Bilancio 2019

  • La soglia massima di ricavi è pari a 65.000 euro per tutte le attività.
  • Il reddito imponibile è calcolato sulla base di un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività svolta.
  • Si applica un’aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi (e addizionali) pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività. 


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