ECM: cosa prevede la norma

ECM: cosa prevede la norma

ECM: cosa prevede la norma e quali sono le possibilità per raccogliere i crediti formativi e quali gli ‘’abbuoni’’

Le sanzioni ai medici che non si aggiornano sembrano diventare una realtà già nel gennaio 2020, almeno stando a quanto il presidente FNOMCeO Filippo Anelli ha dichiarato a Striscia la Notizia. Peraltro alcuni segnali avevano già fatto intuire che la fine del periodo di “prova” stesse arrivando. Già lo scorso anno con una nota inviata dal presidente Anelli ai presidenti di Ordine e Commissione Albo odontoiatri veniva ribadito che “l’aggiornamento è requisito indispensabile per svolgere attività professionale da dipendente o libero professionista e il medico, per tutta la sua vita professionale, deve perseguire aggiornamento costante e formazione continua assolvendo agli obblighi formativi”. 

Restano, quindi, circa poco più di sette mesi per completare gli obblighi formativi (150 crediti) del triennio 2017-2019, che terminerà al 31 dicembre. 

Ovviamente non si tratterà di sanzioni automatiche, il neo componente della Commissione Nazionale ECM, Alessandro Nisio aveva chiaramente spiegato su Odontoiatria33 “che ogni situazione verrà vagliata dall’Ordine in cui l’odontoiatra è iscritto”.

Cerchiamo di riassumere cosa prevede la norma e le “opportunità” per raccogliere i crediti formativi necessari a soddisfare il proprio fabbisogno formativo. 

Cosa prevede la norma?

Secondo quanto indicato nel Manuale sulla formazione continua pubblicato dalla FNOMCeO (LINK), per il triennio 2017-2019 il professionista sanitario deve assolvere come discente di eventi erogati da provider almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni. La formazione erogata da provider può essere residenziale (corsi, congressi) o FAD.

Il discente può scegliere anche di utilizzare un solo strumento formativo, ad esempio la FAD.

La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata con:

• attività di docenza in eventi ECM

• attività di “Formazione individuale”

Per formazione individuale, si legge sul “manuale” si intendono tutte le attività formative non erogate da provider.
Tali attività possono consistere in:

· Attività di ricerca scientifica: ovvero la pubblicazione di lavori su riviste scientifiche o attività di sperimentazione clinica.

· Tutoraggio individuale: ovvero aver maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività per i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario.

· Attività di autoformazione: nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM.
L’attività di autoformazione dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista il numero dei crediti da attribuire.

Per ogni di queste attività si dovrà dichiarare l’attività formativa svolta attraverso un apposito modulo, disponibile in fondo al Manuale, da consegnare al proprio Ordine.

Come fare a sapere il numero di crediti raccolti fino ad ora?

Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo accedendo alla propria area personale del sito www.cogeaps.it. E’ anche possibile richiedere al proprio ordine di appartenenza l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo.



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