Credito d’imposta DPI e sanificazione
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 123 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in vigore dal 26/05/2021, sono state riproposti due crediti d’imposta, già utilizzati in passato: bonus canoni di locazione e spese per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione.
L’art. 32 del D.L. 73/2021 ha riproposto il c.d. “bonus sanificazione / acquisto DPI” per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.
Si tratta di un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-luglio-agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett.
c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito potrà essere utilizzato mediante:
– utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24;
– riporto a scomputo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa..
Attendiamo l’apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative dell’agevolazione in esame; verosimibilmente, come avvenuto per il DL n. 34/2020, sarà necessario presentare una specifica comunicazione.