Canone speciale RAI

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Canone speciale RAI

Tra le scadenze previste per lo studio odontoiatrico, entro il 31 gennaio, anche il Canone Speciale Rai per chi utilizza in studio la radio o la televisione. 

Nel corso del 2019 gli studi odontoiatrici sono stati oggetto di controlli, prevalentemente da parte della Guardia di Finanza, con lo scopo di verificare se lo studio era tenuto o meno a pagare l’abbonamento.

Il Canone Speciale è un obbligo di legge. Si applica in caso di presenza all’interno dello studio odontoiatrico di un apparecchio idoneo alla ricezione di un segnale radio o televisivo indipendentemente dall’effettivo utilizzo ed è diverso dal pagamento del canone domestico.

Il costo annuale è di 203,70 euro per quello Speciale TV mentre per quello Speciale Radio è di29,94 euro.

In merito ai controlli avvenuti lo scorso anno, ANDI ricorda l’accordo sottoscritto con la RAI che ha permesso a molti studi di regolarizzare la propria posizione ponendo la categoria “tra quelle virtuose, e dunque esenti da ulteriori controlli”.

Ricorda, però, che questo potrà valere anche per i prossimi anni se gli studi continueranno a “regolarizzare la propria posizione relativa” al Canone Speciale. 

Il Canone Speciale è dovuto se nello studio è presente un apparecchio in grado di sintonizzare e riprodurre un segnale trasmesso, come ad esempio un televisore oppure un apparecchio radiofonico, ma non è dovuto se sono presenti PC con monitor o riproduttori audio di Web Radio anche se in grado di collegarsi ai siti web RAI. 

Non è invece dovuto nessun canone SIAE e SCF (Società Consortile Fonografici) per la musica diffusa in studio per le quali sia la Corte di Cassazione che la Corte di Giustizia Europea (nel 2012), grazie alle azioni legali portate avanti da ANDI, si sono pronunciate a favore della loro inammissibilità.

 

Vi ricordiamo che gli studi professionali rientrano nella:

CATEGORIA E
strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

(*) sono: Alberghi,Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

 

 



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